
COS’ E’ LO STALKING?
Il termine Stalking, dalla parola inglese “to stalk”, indica un insieme di comportamenti persecutori tramite i quali un individuo affligge un’altra persona con ingerenze insistenti nella vita quotidiana. Ciò avviene in maniera indiretta, es. pedinando la persona, informandosi sulle sue attività, cercando di contattarla continuativamente tramite sms, chiamate telefoniche, mms, email, social network.
Puo’ avvenire in maniera diretta tramite appostamenti, entrando dentro casa in maniera forzosa, fino a scaturire in atti violenti: insulti, minacce, aggressioni, omicidio.
Tutte queste azioni sono subite dalla vittima di stalking in maniera continuativa.
Si crea un sentimento di ansia e di angoscia, con conseguenze che portano anche a modificare le proprie abitudini di vita per evitare di trovarsi in tali situazioni. Ci si estranea dalle relazioni sociali che si tengono normalmente, cadendo in uno stato di apprensione e di solitudine.
Stalking CONSEGUENZE
Lo stalker si insinua nella vita della vittima gradualmente, provocando in lei timore e paura. La violenza psicologica porta ad un deterioramento dello stile di vita delle vittime che a volte desistono dal denunciare i comportamenti molesti . Il motivo è dato dall’angoscia che una reazione alle minacce potrebbe comportare reazioni violente dello stalker, fino alle conseguenze più estreme.
Molte persone, per timore di ricevere nuove molestie, evitano di uscire di casa. Solitamente non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni di amicizia e quindi non riescono a salvaguardare la propria quotidianità.
Molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress.
Nella peggiore delle situazioni la vittima può subire vere e proprie forme di violenza da parte dello stalker. Statisticamente accade laddove lo stalker è un ex-partner.
Lo stalking consiste in “atti persecutori “ nei confronti di una vittima determinata ed è punito come reato dall’articolo 620 bis del Codice penale, introdotto con il Decreto legge del 23 febbraio 2009. L’Articolo 612 bis recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un medesimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere allo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa…”.
È IMPORTANTE SAPERE CHE…
Se sei vittima di stalking sei tutelata dalla legge, l’articolo 8 della legge 38 del 2009 prevede l’ammonimento al tuo persecutore da parte della questura della tua città.
In base a questa norma, puoi rivolgerti alle autorità di pubblica sicurezza, chiedendo al questore un ammonimento nei confronti dello Stalker (autore della persecuzione). Se il questore dopo aver raccolto le informazioni dai testimoni ne ravvisa la necessità ammonisce verbalmente lo stalker. Se la persecuzione continua, presentata la querela, lo stalker colpevole di atti persecutori contro la stessa vittima vedrà aumentata la pena.
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