IL DELITTO DI MINACCIA, EX ART. 612 C.P.

1) L’elemento oggettivo
Il delitto di minaccia sussiste ogniqualvolta un individuo venga intimidito con la prospettazione di un danno ingiusto, avente ad oggetto sia la persona in quanto tale che il suo patrimonio. Si tratta, dunque, di un reato c.d. di pericolo poiché è volto a prevenire futuri atti lesivi in concreto e in astratto.
Il principale elemento oggettivo è dato dalla prospettazione del danno ingiusto, che deve essere legata etiologicamente alla successiva limitazione della libertà – anche morale – della vittima.
Sul punto la Cassazione è unanime: “Il delitto di minaccia è reato di pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa ma solo la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla. Nel caso di specie, tale elemento, è sussistente sia per il tenore della frase sia per il gesto che l’aveva accompagnata” (Cass., sent. 44893/2015).
E ancora: “Ai fini dell’integrazione del reato di minaccia, non occorre che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo sufficiente che la condotta posta in essere dall’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà psichica dello stesso (il principio è stato affermato con riferimento alla condotta di un soggetto che brandiva un coltello contro la persona offesa)”; si veda Tribunale di Roma, sent. n. 2928 del 3 marzo 2016 – conforme, Cass. pen., V sez., sent. n. 22710/2017 del 29 marzo 2017.
Se il fatto è commesso con un’arma, anche se giocattolo, sussiste l’aggravante ex art. 339 c.p. Secondo la giurisprudenza, la presenza della suddetta circostanza aggravante, è già da sé elemento idoneo a dimostrare il requisito della gravità. E ciò perché anche il mero possesso di un’arma è in grado di ingenerare nella persona offesa un’elevata turba psichica e un notevole stato di ansia e di preoccupazione per la prospettazione ingiusta avanzata dall’agente.

2) L’elemento soggettivo
L’elemento soggettivo del delitto di minaccia è costituito dal dolo generico, ovvero dalla cosciente volontà di prospettare ad altri un danno ingiusto – sia patrimoniale che personale – senza, però, la necessità che tale elemento volitivo sia presente anche nella eventuale successiva fase di attuazione del male minacciato. Oggetto del delitto, infatti, è unicamente l’azione intimidatrice e non anche la sua (eventuale) successiva attuazione in concreto. Il soggetto agente deve avere, inoltre, la consapevolezza della ingiustizia del danno prospettato attraverso la propria condotta.
Va qui precisato che la ratio inspiratrice del reato previsto e punito dall’art. 612 c.p. è proprio quella di scongiurare ulteriori e futuri comportamenti lesivi di interessi tutelati dall’ordinamento.

Pagina Fb : “L’avvocato risponde”

Articolo precedenteDiritti dei consumatori su telefonia fissa e mobile
Articolo successivoCani in auto : si possono portare ma con delle regole

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.