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Sì, costringere la moglie a fare sesso è reato e, seppure lei possa sembrare consenziente (ovvero non rifiuta ma fa capire più volte di non voler fare sesso), il reato in questione sussiste e si tratta di violenza sessuale.

Lo stabilisce la sentenza n. 9690/2016 della Corte di Cassazione che, nel rileggere il Codice Civile lì dove è scritto “con il matrimonio il marito e la moglie acquisiscono gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”, aggiunge, in sostanza: né l’uno né l’altro coniuge ha il diritto di pretendere un rapporto fisico come mero sfogo all’istinto sessuale contro la volontà del partner, soprattutto in un contesto di infedeltà, violenze, sopraffazioni.

Un atteggiamento del genere sarebbe contrario all’amore e ad un rapporto di stima e rispetto che deve essere alla base di un’unione vissuta in maniera libera e spontanea.

 

Cosa stabilisce la Corte di Cassazione: i dettagli

Costringere la moglie a fare sesso è reato, quindi ha natura penale.

Ai fini della configurazione del reato ex art. 609-bis c.p. la Cassazione sottolinea che “laddove l’atto sessuale venga compiuto come mera manifestazione di possesso del corpo, acquista rilevanza penale”.

Con questo, la legge non vuole invadere la sfera intima di una coppia o particolari giochi in camera da letto ma, alla base di tutto, è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Non deve esserci obbligo né costrizione.

Costringere la moglie a fare sesso è reato anche quando la moglie, per paura di una reazione del marito o per quieto vivere, non si oppone palesemente ma subisce il rapporto sessuale, tace e acconsente, magari perché minacciata, umiliata, costretta, sopraffatta.

 

Subire per paura non è acconsentire

Se il marito insiste nel fare sesso con la moglie seppure lei faccia chiaramente intendere di non volere, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, il marito commette violenza “avendo la consapevolezza di un rifiuto implicito da parte della moglie-vittima”.

La Suprema Corte, in questo passo, cita la “moglie-vittima” ma nella sentenza, più generalmente, si parla di costrizione del ‘coniuge’, quindi la legge vale sia per la moglie sia per il marito.

E’ rilevante, ai fini del riconoscimento del reato, il contesto di infedeltà, violenza, sopraffazione in cui l’atto violento viene consumato.

 

Costringere la moglie a fare sesso è reato: sentenza n. 9690/2016

Non è giustificato dalla legge il coniuge che costringe l’altro a fare sesso con la violenza o per accontentarlo in quanto il rapporto fisico, in amore, deve essere desiderato da entrambi in modo spontaneo.

Con sentenza 9690/2016 la Corte di Cassazione stabilisce che, per commettere reato di violenza sessuale basta “qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione senza che rilevi in contrario l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale (convivenza di fatto) tra le parti” in quanto l’atto sessuale non è una manifestazione di possesso di un corpo e sopruso ma del volere di entrambi senza alcun obbligo.

Risulta costretta anche la moglie che non ha il coraggio di opporsi, che subisce l’atto sessuale, che cede per paura o minaccia ed è una violenza non soltanto fisica ma psico-fisica.

 

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