
Cambiano le regole fiscali sulle auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo. Il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, conosciuto come Decreto correttivo Omnibus, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto ed è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Le principali novità riguardano i veicoli con più di cinque anni, gli optional non compresi nelle tabelle ACI, le auto riassegnate a un altro lavoratore e il regime transitorio per i mezzi ordinati entro la fine del 2024.
È importante chiarire che non aumenta automaticamente del 50% l’imposta pagata dal dipendente. Ad aumentare del 50% è il valore imponibile convenzionale del fringe benefit collegato all’auto più vecchia. L’effetto effettivo sulla busta paga dipenderà poi dall’aliquota fiscale e contributiva del lavoratore.
Che cos’è il fringe benefit dell’auto aziendale?
L’auto aziendale genera un fringe benefit quando viene concessa al dipendente in uso promiscuo, vale a dire sia per motivi di lavoro sia per esigenze personali.
Il dipendente può quindi utilizzare il veicolo anche fuori dall’orario lavorativo, durante il fine settimana o per viaggi privati. Questa disponibilità viene considerata una forma di retribuzione non monetaria e concorre alla formazione del reddito imponibile.
Se l’auto viene utilizzata esclusivamente per lo svolgimento dell’attività professionale e deve essere lasciata in azienda al termine del lavoro, non si applicano necessariamente le stesse regole previste per l’uso promiscuo.
Le percentuali confermate nel 2026
Il Decreto Omnibus non modifica le percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Il valore convenzionale continua a essere calcolato utilizzando:
- il costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI;
- una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri all’anno;
- una percentuale differente in base all’alimentazione.
Le percentuali di base sono:
| Tipologia di veicolo | Percentuale sul costo convenzionale ACI |
|---|---|
| Auto elettrica | 10% |
| Auto ibrida plug-in | 20% |
| Benzina, diesel, GPL, mild hybrid e altre | 50% |
Dal valore determinato devono essere sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per l’utilizzo dell’auto.
Auto con più di cinque anni: aumento del fringe benefit del 50%
La principale novità riguarda l’età del veicolo. Il valore convenzionale del fringe benefit viene incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
La maggiorazione non scatta esattamente nel giorno in cui l’auto compie cinque anni. Bisogna considerare l’anno di prima immatricolazione e attendere la conclusione del quinto anno successivo.
Per esempio, per un’automobile immatricolata nel 2021, la maggiorazione si applicherà dal 1° gennaio 2027.
La regola interessa tutte le alimentazioni:
- benzina;
- diesel;
- GPL;
- ibride;
- ibride plug-in;
- elettriche.
Anche un veicolo elettrico beneficia quindi della percentuale agevolata del 10%, ma, dopo il periodo previsto, il valore ottenuto viene aumentato del 50%.
Un esempio pratico
Si consideri un veicolo tradizionale per il quale il costo convenzionale ACI, calcolato su 15.000 chilometri, sia pari a 10.000 euro.
Applicando la percentuale ordinaria del 50%, il fringe benefit imponibile è pari a 5.000 euro annui.
Superato il periodo collegato al quinto anno dalla prima immatricolazione, questo valore viene incrementato del 50%:
- valore iniziale: 5.000 euro;
- maggiorazione: 2.500 euro;
- nuovo valore imponibile: 7.500 euro.
Ciò non significa che il dipendente pagherà 2.500 euro di tasse in più. L’incremento di 2.500 euro entrerà nel suo reddito imponibile e sarà assoggettato alle aliquote fiscali e contributive applicabili.
Cosa cambia per elettriche e plug-in
La maggiorazione legata all’età non elimina le agevolazioni previste per le auto a minore impatto ambientale.
Utilizzando lo stesso costo convenzionale ACI di 10.000 euro, si avrebbero questi valori:
| Veicolo | Benefit ordinario | Benefit dopo la maggiorazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1.000 euro | 1.500 euro |
| Ibrido plug-in | 2.000 euro | 3.000 euro |
| Altra alimentazione | 5.000 euro | 7.500 euro |
L’elettrica continua quindi a essere fiscalmente più vantaggiosa rispetto a un modello benzina o diesel, ma anche il suo valore imponibile aumenta quando il veicolo supera il periodo previsto dalla norma.
Optional e allestimenti: maggiorazione del 5%
Il Decreto Omnibus interviene anche sul trattamento fiscale degli optional e degli allestimenti.
Se il veicolo presenta accessori che non sono già valorizzati nelle tabelle ACI e che non sono stati acquistati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit viene aumentato forfettariamente del 5%.
La maggiorazione non è del 5% per ogni singolo optional. Si applica un incremento complessivo del 5% quando ricorrono le condizioni stabilite dalla norma.
Possono rientrare, per esempio, determinati:
- pacchetti tecnologici;
- rivestimenti;
- sistemi multimediali;
- allestimenti professionali;
- accessori aggiunti alla configurazione ordinaria.
L’incremento non si applica quando l’accessorio è già compreso nel costo chilometrico ACI oppure è stato acquistato direttamente dal lavoratore.
Le somme pagate dal dipendente riducono il benefit
Il decreto chiarisce che dal valore convenzionale vanno sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del mezzo.
La stessa regola si applica agli importi corrisposti dal lavoratore per accessori e allestimenti.
Se, per esempio, il fringe benefit convenzionale ammonta a 5.000 euro e il dipendente versa all’azienda 1.000 euro per l’utilizzo dell’auto, il valore imponibile viene ridotto a 4.000 euro.
L’importo versato non rappresenta una detrazione dall’IRPEF, ma una riduzione del valore economico del benefit.
Cosa succede se l’auto viene assegnata a un altro dipendente?
Una delle questioni più controverse riguardava la riassegnazione dei veicoli già utilizzati da un altro lavoratore.
Il nuovo decreto stabilisce che il cambio dell’assegnatario non determina automaticamente il passaggio a un regime fiscale differente. Continua a essere rilevante la storia del veicolo, con particolare riferimento a:
- anno della prima immatricolazione;
- data dell’ordine;
- periodo della prima assegnazione;
- regime originariamente applicato.
La riassegnazione a un altro dipendente non azzera neppure il conteggio dell’anzianità. La maggiorazione del 50% continua a dipendere dalla data della prima immatricolazione.
Il regime transitorio per le auto assegnate fino al 2024
Il Decreto Omnibus conserva temporaneamente il precedente sistema per alcune categorie di veicoli.
La disciplina vigente al 31 dicembre 2024 continua ad applicarsi:
- ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi al dipendente durante il 2025.
Il vecchio regime resta applicabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione. Dopo questa data, anche il valore determinato secondo la disciplina precedente viene maggiorato del 50%.
Il trattamento transitorio può continuare anche se l’auto viene assegnata successivamente a un dipendente diverso.
Auto assegnate nel 2025 fuori dal regime transitorio
Il decreto chiarisce anche la situazione dei veicoli concessi in uso promiscuo durante il 2025 che non soddisfano le condizioni per rientrare nel regime transitorio.
Per queste auto le disposizioni introdotte dal Decreto Omnibus trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2026.
Questo intervento evita il rischio che alcuni veicoli rimangano privi di una disciplina convenzionale chiara e debbano essere tassati sulla base del valore normale, potenzialmente molto più elevato.
Le vecchie percentuali basate sulle emissioni
Per i veicoli rientranti nel regime applicato tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, il valore del fringe benefit continua temporaneamente a dipendere dalle emissioni di anidride carbonica.
Le percentuali previste dal vecchio sistema sono:
| Emissioni di CO₂ | Percentuale |
|---|---|
| Fino a 60 g/km | 25% |
| Da 61 a 160 g/km | 30% |
| Da 161 a 190 g/km | 50% |
| Oltre 190 g/km | 60% |
Al termine del periodo transitorio, il valore convenzionale calcolato con queste percentuali sarà soggetto alla maggiorazione del 50% prevista per l’anzianità del mezzo.
Cosa devono fare le aziende
Le aziende dovranno aggiornare i dati relativi a ciascun veicolo presente nella flotta. Per applicare correttamente le nuove regole sarà necessario conoscere:
- data della prima immatricolazione;
- data dell’ordine;
- data della concessione in uso promiscuo;
- tipologia di alimentazione;
- dipendente assegnatario;
- precedenti riassegnazioni;
- accessori non compresi nelle tabelle ACI;
- somme trattenute al lavoratore.
Queste informazioni influenzano il calcolo del reddito di lavoro dipendente e devono essere comunicate correttamente a chi si occupa delle buste paga.
Le aziende con flotte datate potrebbero inoltre valutare l’opportunità di sostituire alcuni veicoli prima dell’applicazione della maggiorazione.
Gli effetti sulla busta paga
Un aumento del fringe benefit determina un reddito imponibile più alto. Il lavoratore potrebbe quindi subire maggiori trattenute fiscali e contributive.
L’effetto varia in base a:
- valore ACI dell’automobile;
- alimentazione;
- anzianità del mezzo;
- presenza di optional;
- somme versate dal dipendente;
- aliquota IRPEF;
- contributi previdenziali applicabili;
- altri fringe benefit ricevuti.
Non esiste quindi un aumento uguale per tutti. Per conoscere l’impatto preciso è necessario eseguire un calcolo sul singolo veicolo e sulla situazione reddituale del lavoratore.
Non aumenta del 50% il prezzo dell’auto
L’espressione “tasse aumentate del 50%” può risultare fuorviante. Il decreto non aumenta il prezzo del veicolo, il bollo, l’assicurazione o l’aliquota IRPEF.
Viene maggiorato del 50% il valore fiscale convenzionale del beneficio rappresentato dalla disponibilità dell’auto aziendale.
Se il valore imponibile passa da 5.000 a 7.500 euro, il dipendente pagherà imposte e contributi sulla differenza di 2.500 euro. L’esborso netto dipenderà dal suo trattamento fiscale.
Da quando si applicano le nuove regole?
Il Decreto legislativo n. 148/2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma le disposizioni sulle auto aziendali trovano applicazione dal periodo d’imposta 2026.
Le aziende devono quindi verificare anche le elaborazioni effettuate nei mesi precedenti e valutare eventuali conguagli fiscali e contributivi.
Per gli optional e gli allestimenti sono fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025. Non è previsto il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate secondo le precedenti interpretazioni.
Domande frequenti
Quali auto aziendali sono interessate?
Le novità riguardano i veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo, utilizzabili sia per lavoro sia per esigenze personali.
Quando scatta l’aumento del 50%?
Scatta dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.
La maggiorazione riguarda anche le auto elettriche?
Sì. La percentuale di base resta agevolata al 10%, ma il valore ottenuto viene maggiorato del 50% quando il veicolo supera il periodo previsto.
Gli optional aumentano sempre il fringe benefit?
No. L’aumento forfettario del 5% riguarda gli accessori non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.
La riassegnazione cambia il regime fiscale?
Non necessariamente. Il decreto chiarisce che il regime può continuare anche quando l’auto viene assegnata a un dipendente diverso.
Il dipendente paga il 50% di tasse in più?
Non automaticamente. Aumenta del 50% il valore imponibile del benefit, non l’aliquota fiscale applicata al lavoratore.
Conclusioni
Il Decreto Omnibus 2026 introduce un nuovo criterio legato all’anzianità delle auto aziendali. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore imponibile del fringe benefit aumenta del 50%.
Arriva inoltre una maggiorazione forfettaria del 5% per determinati optional non compresi nelle tabelle ACI. Il provvedimento chiarisce il trattamento delle riassegnazioni e delle auto ordinate entro il 2024 e consegnate nel 2025.
L’effetto sarà differente per ogni lavoratore. Aziende e dipendenti dovranno verificare il modello, l’anno di immatricolazione, l’alimentazione e le eventuali trattenute prima di stimare l’aumento effettivo in busta paga.

































